Monográfico: «Retos de la transición energética: derechos humanos y conducta empresarial responsable»
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): dal contesto normativo all’implementazione pratica nelle società The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): from the regulatory environment to practical implementation in companies
DOI: https://doi.org/10.69592/3020-1004-N6-FEBRERO-2026-ART3
Federica Ostinelli
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, Milano, Italia
f.ostinelli1@campus.unimib.it
Recibido el 26 de noviembre de 2025; aceptado el 4 de febrero de 2026.
Sommario: La Direttiva (UE) 2024/1760 sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità segna il passaggio da un approccio volontario a uno vincolante nella tutela dei diritti umani e ambientali lungo le catene di attività. In questa analisi si evidenzia l’integrazione della dovuta diligenza nella governance aziendale, imponendo alle società l’assunzione di responsabilità strategiche e gestionali in materia di sostenibilità, così come è approfondito, attraverso un’indagine empirica, il grado di preparazione delle imprese e le criticità operative nell’attuazione degli obblighi, delineando la Direttiva come strumento di trasformazione giuridica e culturale della responsabilità d’impresa.
Parole chiave: Dovuta diligenza; Diritti umani; Ambiente; Responsabilità sociale d’impresa; Obblighi; CSDDD.
Abstract: Directive (EU) 2024/1760 on due diligence in sustainability marks the transition from a voluntary to a binding approach in the protection of human and environmental rights along chains of activity. The integration of due diligence in corporate governance is highlighted in this analysis, which entails companies taking on strategic and managerial responsibilities for sustainability. Moreover, the analysis focuses – through an empirical investigation – on the level of preparation of companies and the critical operational issues in the implementation of obligations, outlining the Directive as an instrument of legal and cultural transformation of corporate responsibility.
Keywords: Due diligence; Human rights; Environment; Corporate social responsibility.
Resumen: La Directiva (UE) 2024/1760 sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad marca el paso de un enfoque voluntario a uno vinculante en la protección de los derechos humanos y medioambientales a lo largo de las cadenas de actividad. En este análisis se destaca la integración de la debida diligencia en el gobierno corporativo, imponiendo a las empresas la asunción de responsabilidades estratégicas y de gestión en materia de sostenibilidad, el grado de preparación de las empresas y los puntos críticos operativos en la aplicación de las obligaciones, delineando la Directiva como instrumento de transformación jurídica y cultural de la responsabilidad empresarial.
Palabras clave: Debida diligencia; Derechos humanos; Medioambiente; Responsabilidad social Empresarial; Obligaciones; CSDDD.
I. Introduzione: la Direttiva (UE) 2024/1760
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), ufficializzata come Direttiva (UE) 2024/1760, è un argomento di notevole rilevanza giuridica e gestionale che si configura come una delle frontiere più dinamiche nel dibattito sulla sostenibilità d’impresa attuale. Di seguito, verrà presentata un’analisi delle sue innovazioni giuridiche, degli impatti sulla governance e sui modelli di gestione, nonché delle strategie di adeguamento adottate o pianificate dalle imprese. Infine, sarà presentata un’analisi dei risultati condotta attraverso lo studio di un campione limitato ma rappresentativo di casi aziendali, al fine di delineare un quadro realistico delle strategie di adeguamento adottate e delle criticità percepite dalle imprese nel percorso verso un nuovo modello di responsabilità aziendali.
Il concetto di due diligence ha origini antiche e si è evoluto significativamente nel tempo, prima di arrivare ad avere delle applicazioni internazionali standardizzate come le conosciamo oggi. La dovuta diligenza, intesa come standard di condotta necessario per assolvere un obbligo, risale al diritto romano1, secondo cui una persona era ritenuta responsabile per danni accusati ad altri se non rispettava la diligens (o bonus) paterfamilias (un prudente capo famiglia)2. In questo caso, si trattava di uno standard oggettivo, dove la responsabilità sorgeva se la persona avrebbe potuto prevedere il danno. Nel diritto internazionale, il concetto di due diligence appare nel Diciassettesimo secolo attraverso gli scritti di Grozio3, da cui emerge l’idea che la responsabilità non derivi dal danno in sé, ma dall’omissione di misure ragionevoli di prevenzione, anticipando così il nucleo concettuale della moderna due diligence. Nel tempo, si è allargata anche l’ambito dei diritti umani, in particolare in concomitanza con il caso Velásquez Rodríguez v. Honduras (1988), che ha stabilito che gli Stati hanno l’obbligo di prevenire, indagare, punire e riparare le violazioni dei diritti umani, anche quando commesse da soggetti non statali, definendo così uno standard di responsabilità internazionale4. Nel 2011, le Nazioni Unite hanno pubblicato i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGPs), lo standard globale che definisce i doveri degli Stati e le responsabilità delle imprese nel rispetto dei diritti umani, con l’obiettivo di ottenere risultati concreti a favore delle persone e delle comunità. Con gli standard dettati dalle Nazioni Unite la dovuta diligenza assume un significato ancora diverso rispetto a quello riscontrabile nel diritto romano: nel diritto internazionale essa si configura come uno standard di condotta, secondo il quale gli Stati hanno il dovere di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani commesse da terze parti, incluse le imprese, all’interno del proprio territorio o della propria giurisdizione5. I principi delle Nazioni Unite adottano una prospettiva ampia, rivolta agli Stati e alle imprese, alle quali è richiesto di rispettare i diritti umani indipendentemente da dimensioni, settore, contesto operativo, proprietà o struttura6. Le imprese sono chiamate a evitare di violare i diritti altrui e ad affrontare gli impatti negativi sui diritti umani derivanti dalle proprie attività. In particolare, esse hanno la responsabilità di rimediare agli impatti negativi che causano o ai quali contribuiscono, anche qualora tali impatti fossero difficilmente prevedibili7. La consolidazione internazionale proseguì con la Dichiarazione tripartita dei principi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 2017, la quale esplicitò che le società, incluse le multinazionali, avrebbero dovuto applicare il processo di dovuta diligenza per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come gestiscono gli impatti negativi potenziali ed effettivi attinenti ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale8. Nel 2018, la guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile fornì un modello operativo strutturato per l’implementazione della dovuta diligenza in ambito di diritti umani. Questo processo si articola in sei fasi cicliche: integrazione nelle politiche aziendali (fase 1); riconoscimento e valutazione dei rischi (fase 2); identificazione degli strumenti per prevenire o alleviare gli impatti negativi (fase 3); monitoraggio costante (fase 4); comunicazione trasparente delle pratiche (fase 5); e fornitura di soluzioni di rimedio in caso di impatti negativi (fase 6)9. Lo sviluppo spontaneo e volontario della due diligence ha portato alla crescente proliferazione di normative nazionali all’interno dell’UE, come la legge di vigilanza francese del 2017, che imponeva la dovuta diligenza in materia di diritti umani alle aziende che superavano determinate soglie di dipendenti in Francia e/o all’estero, obbligandole a elaborare un piano di vigilanza per identificare e prevenire violazioni dei diritti umani e ambientali10. Similmente, in Germania, la legge sugli obblighi di due diligence aziendale per prevenire violazioni dei diritti umani nelle catene di fornitura del 2021 applica obblighi a tutta la catena di fornitura per aziende con un numero minimo di dipendenti11. Questa divergenza e la frammentazione normativa tra gli Stati membri, dove ogni Paese sviluppava disposizioni differenti, rischiavano di generare incertezze giuridiche per le imprese transnazionali e di compromettere l’efficacia complessiva delle misure adottate per la tutela dei diritti: in risposta a questa pressante necessità, l’Unione Europea ha avviato il processo legislativo culminato nell’adozione della Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD o CS3D). La Direttiva, entrata in vigore il 25 luglio 2024, introduce un obbligo sistemico di identificazione, prevenzione, mitigazione e cessazione degli impatti negativi attuali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente, ridefinendo profondamente le responsabilità delle imprese nei confronti dei propri stakeholder. La CSDDD delinea un quadro normativo generale e orizzontale, pensato per armonizzarsi con la legislazione settoriale preesistente, imponendo obblighi vincolanti di due diligence alle grandi imprese.
II. Le innovazioni della Direttiva (UE) 2024/1760
Le innovazioni principali della Direttiva (UE) 2024/1760 mirano a rafforzare la tutela dei diritti umani e dell’ambiente, imponendo alle aziende l’accountability lungo la catena di attività.
2.1. L’obbligatorietà del dovere di diligenza
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive si fonda sul principio di obbligatorietà (art. 1 CSDDD), un elemento che ne definisce la natura di cambio di paradigma e segna un momento di svolta epocale per il diritto societario e la governance d’impresa europea. L’obiettivo fondamentale della Direttiva è superare il quadro volontario della soft law internazionale per imporre un obbligo sistemico e coercitivo per le imprese di identificazione, prevenzione, mitigazione e cessazione degli impatti negativi attuali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente. Questa finalità emerge già dai considerando iniziali, che individuano come punto di partenza i principali strumenti internazionali di soft law, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e linee guida dell’OCSE, riconosciuti a livello globale ma caratterizzati da un’applicazione essenzialmente volontaria (considerando 5 e 6). Dunque, il considerando 15 esplicita la volontà dell’Unione Europea di trasformare tali standard in veri e propri doveri giuridici, richiamando l’invito del Parlamento europeo alla Commissione a proporre norme che introducano obblighi globali di dovuta diligenza, accompagnati da conseguenze in termini di responsabilità civile, nonché la richiesta del Consiglio di istituire un quadro giuridico dell’Unione fondato su obblighi intersettoriali lungo le catene di approvvigionamento globali. L’obbligo di dovuta diligenza introdotto dalla Direttiva si configura come un quadro normativo generale e orizzontale, destinato a operare in coordinamento con la normativa settoriale dell’Unione. La Direttiva assume la funzione di lex generalis in materia di due diligence, mentre la legislazione settoriale più specifica è chiamata a disciplinare ambiti circoscritti, prevalendo sugli obblighi generali della Direttiva in caso di sovrapposizione12.
La Direttiva stabilisce criteri dimensionali precisi per l’applicazione degli obblighi, escludendo le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese da obblighi diretti e responsabilità civile. Infatti, l’applicazione riguarda le grandi imprese dell’Unione Europea, che, all’entrata in vigore del primo testo della Direttiva risultavano essere circa 600013, e quelle di Paesi terzi operanti sul territorio dell’UE, circa 900, sempre in riferimento alla prima versione14. Per le società costituite in conformità della normativa di uno Stato membro dell’UE, l’applicazione avviene se soddisfano una delle seguenti condizioni:
- Hanno avuto, in media, più di 5000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario per il quale è stato adottato il bilancio d’esercizio15;
- Sono la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti nell’ultimo esercizio consolidato. Una società capogruppo la cui attività principale è la detenzione di azioni in filiazioni operative e che non è coinvolta nelle decisioni gestionali o finanziarie può essere esente se una filiazione stabilita nell’Unione viene designata per adempiere agli obblighi per conto della capogruppo16.
Per il calcolo dei dipendenti, quelli con contratti part-time sono considerati come quelli a tempo pieno e i dipendenti con contratti temporanei o altre forme contrattuali sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato se soddisfano i criteri per la determinazione dello status di lavoratore fissati dalla Corte di Giustizia dell’UE17. Per le società di Paesi terzi (costituite in conformità della normativa di un Paese terzo), l’applicazione avviene alle società o alle capogruppo ultime, che abbiano concluso nell’Unione accordi di franchising o di licenza con terzi indipendenti, basati su un’identità e un modello commerciale comuni, qualora tali accordi abbiano generato royalties superiori a settantacinque milioni di euro e il gruppo abbia registrato un fatturato netto mondiale superiore a 275 milioni di euro nell’ultimo esercizio finanziario18.
Per le società di Paesi terzi, la Direttiva non prevede un numero minimo di dipendenti e impone l’obbligo di designare un mandatario nell’Unione per l’assolvimento degli obblighi previsti. L’assenza di una soglia occupazionale è motivata dall’esigenza di evitare incertezze giuridiche derivanti dalla difficoltà di trasporre la nozione di «dipendente» propria del diritto dell’Unione in contesti extra-UE19. Di conseguenza, l’ambito di applicazione per tali società è definito sulla base del fatturato netto generato nell’Unione20. L’obbligo di dover designare un mandatario previsto dall’articolo 23 della Direttiva, invece, risponde alla necessità di garantire una sorveglianza efficace e l’applicazione concreta della Direttiva nei confronti delle società di Paesi terzi21.
L’applicazione degli obblighi previsti dalla Direttiva avverrà in modo progressivo secondo il calendario ridefinito dalla Direttiva (UE) 2025/794, adottata con procedura d’urgenza e intervenuta a modificare l’articolo 37 della Direttiva (UE) 2024/1760. In base al nuovo assetto, gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva entro il 26 luglio 2027, mentre l’applicazione degli obblighi sarà scaglionata: a partire dal 26 luglio 2028 per le società di maggiori dimensioni e dal 26 luglio 2029 per tutte le altre società rientranti nell’ambito di applicazione22.
Il dovere di diligenza obbliga le imprese ad adottare misure appropriate per identificare e valutare gli impatti negativi e a integrare la due diligence nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione del rischio (art. 7 CSDDD). La responsabilità si estende non solo alle operazioni proprie dell’azienda, ma anche a quelle delle sue controllate e dei partner commerciali lungo tutta la catena delle attività. Il processo operativo obbligatorio stabilito dall’articolo 5, seguendo il modello OCSE, richiede alle imprese di mappare le proprie operazioni per identificare le aree in cui gli impatti negativi sono più probabili e più gravi. Le imprese devono inoltre stabilire priorità tra gli impatti, basandosi sulla loro gravità e probabilità, nel caso in cui non possano affrontarli tutti contemporaneamente (art. 9 CSDDD). Questo sottolinea che l’obbligatorietà non è solo di principio, ma si traduce in un dovere dinamico e gestito per priorità.
La Direttiva rende obbligatoria la due diligence in ambito di diritti umani e rispetto dell’ambiente (art. 5 CSDDD). Il campo di applicazione materiale è dettagliato negli allegati e riflette un ampio insieme di convenzioni internazionali, tra cui:
- Diritti umani: inclusa la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relative, ad esempio, al divieto di lavoro forzato (n. 2923 e n. 10524), al lavoro minorile (n. 13825 e n. 18226) e alla libertà sindacale (n. 8727 e n. 9828);
- Ambiente: sono inclusi dodici obblighi e divieti, selezionati per la loro chiarezza e precisione, che le imprese possono attuare in autonomia;
- Clima: nella sua formulazione originaria, l’articolo 22 prevedeva l’obbligo per l’impresa di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, allineato all’Accordo di Parigi del 2015 e all’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo, la cui redazione rientrava nell’ambito di applicazione della vigilanza delle Autorità di controllo. Tuttavia, in recente Pacchetto Omnibus ha inciso significativamente su tale assetto, disponendo la soppressione dell’articolo 22, con la conseguenza che il piano di transazione climatica non costituisce più un obbligo autonomo ai sensi della Direttiva29.
2.2. L’introduzione della “catena di attività” (art. 3 CSDDD)
Una delle innovazioni centrali introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1760 e considerata come un elemento di notevole impatto sulla responsabilità sociale d’impresa è la sostituzione del concetto di «catena del valore» (presente nella proposta originaria della Commissione) con quello di «catena di attività» (art. 3 CSDDD). Nella proposta, all’articolo 3, si intendeva la catena di valore in senso ampio, che comprendeva le attività, oltre alla produzione e alla distribuzione, anche la progettazione, l’approvvigionamento delle materie prime e lo smaltimento del prodotto30. In questa fase, si era posta una limitazione per le imprese finanziarie regolamentate, cioè dovevano concentrarsi solo sulle attività legate ai prestiti da parte di entità finanziarie ed escludere dalla catena del valore le piccole e medie imprese che ricevevano prestiti o altri servizi finanziari31. L’innovazione della CSDDD è la circoscrizione della catena di attività rispetto alla versione originale: la nuova definizione distingue tra attività a monte e a valle relative alla produzione e alla distribuzione dei beni e dei servizi ed esclude le attività relative all’uso del prodotto o del servizio32, così come la parte a valle per le imprese finanziarie regolamentate33. La Direttiva si focalizza solamente sulle operazioni legate al trasporto, allo stoccaggio e alla distribuzione dei beni, ma non viene estesa la responsabilità alle fasi di utilizzo del bene o fornitura del servizio34.
La nuova definizione di «catena di attività» distingue chiaramente tra le attività che si collocano a monte e quelle a valle relative alla produzione e alla distribuzione dei beni e dei servizi e l’Articolo 3 della CSDDD fornisce una definizione precisa di tali ambiti:
- Attività a monte: riguardano l’insieme delle operazioni di un partner commerciale che sono inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte della società. Tali operazioni includono specificamente la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime;
- Attività a valle: si riferiscono alle attività di un partner commerciale inerenti alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento del prodotto della società. È fondamentale sottolineare che le attività a valle rientrano nell’ambito di applicazione solamente laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società.
Questa definizione esplicita e dettagliata è rilevante ai fini della responsabilità sociale d’impresa, poiché l’impresa è tenuta a considerare l’impatto sulla società di tutti i partner con cui stringe rapporti d’affari. La Direttiva definisce il rapporto d’affari come «la relazione di una società con un partner commerciale»35 ed è una descrizione strettamente legata a quella di «partner commerciale»36. Quest’ultimo può essere considerato o partner commerciale diretto, qualora fosse un soggetto con cui la società ha concluso accordi commerciali connessi alle proprie attività, prodotti o servizi o a cui fornisce servizi specifici nell’ambito della propria catena di attività, oppure partner commerciale indiretto, se, pur non essendo un partner commerciale diretto, svolge comunque attività collegate alle attività, ai prodotti o ai servizi della società37.
Nonostante l’obbligo esteso alla catena di attività, la Direttiva ha introdotto limitazioni che sono state oggetto di significative critiche. In particolare, la circoscrizione del coinvolgimento rispetto alla versione originale della proposta ha portato alla esplicita esclusione delle attività relative all’uso, al riutilizzo, al riciclo o allo smaltimento del prodotto o del servizio38. Tali fasi, pur avendo un impatto rilevante sul piano ambientale e sociale lungo il ciclo di vita del bene, non ricadono direttamente sotto il dovere di diligenza vincolante.
Un’altra restrizione significativa, sempre all’articolo 3, riguarda le imprese finanziarie (banche e assicurazioni): per esse, l’obbligatorietà della due diligence è limitata alle sole attività a monte, escludendo in modo esplicito gli investimenti o i prestiti come attività a valle. Data la notevole influenza del settore finanziario, questa deroga è stata inserita, ma la Direttiva prevede una clausola di revisione successiva per valutare se imporre regole più stringenti al settore entro due anni39.
L’introduzione della «catena di attività» impone alle imprese di adempiere a precisi obblighi operativi, in particolare l’obbligo di mappare la propria catena di attività (art. 8 CSDDD). Inoltre, il dovere di diligenza si estende alla fase di progettazione e commercializzazione del prodotto, considerando anche come i beni e servizi vengono utilizzati e smaltiti, nonostante l’esclusione delle attività a valle relative all’uso.
Nonostante l’intento armonizzatore, la definizione di «catena di attività» ha generato diverse critiche, poiché appare sbrigativa e piena di eccezioni e, allo stesso tempo, esclude molte attività a valle della catena, come, ad esempio, la modalità con la quale le imprese devono smaltire i rifiuti, oppure la vendita di tecnologie di sorveglianza repressiva e di riconoscimento facciale40. Ancora, una controversia della CSDDD sorge in merito all’introduzione del dovere di sorveglianza nei confronti dei partner commerciali, poiché si discosta da principi comunitari. Tutti gli obblighi imposti dalla Direttiva sembrano essere giustificati: il dovere di rispettare i diritti umani e la normativa ambientale è coerente con il diritto civile e la responsabilità per le filiali può essere ricondotta alla loro dipendenza dalle imprese madri; ma le problematiche emergono quando questi doveri si estendono ai fornitori. Infatti, questo pensiero può essere motivato sostenendo che le imprese non sono nate come organi di vigilanza e non sono strutturalmente dotate per assumere il ruolo di controllori delle catene di approvvigionamento, oltre al fatto che la normativa è vaga riguardo a ciò che l’impresa deve mettere in pratica per controllare i fornitori, rischiando di creare incertezza giuridica, più che imporre il rispetto dei diritti umani e ambientali41.
2.3. I piani di transizione climatica (art. 22 CSDDD)
Originariamente, l’articolo 22 della Direttiva prevedeva l’obbligo per le imprese di adottare e attuare un piano di transazione climatica, finalizzato ad allineare le loro attività agli obiettivi dell’Accordo di Parigi e alla strategia europea di neutralità climatica42. Il piano doveva definire obiettivi misurabili e scientificamente fondati, e prevedere strumenti di monitoraggio e rendicontazione dei progressi. La disposizione era armonizzata con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)43, cioè che le imprese che già disponevano di un piano di transizione conforme alla CSRD o a livello di gruppo erano considerate in regola, evitando duplicazioni burocratiche. La finalità dell’articolo era rafforzare la gestione del rischio strategico climatico e supportare le imprese nell’integrare la sostenibilità nelle proprie strategie operative e di investimento. Nonostante l’importanza strategica dei piani climatici, la disposizione era criticata per la sua debolezza rispetto alle misure di dovuta diligenza sui diritti umani, poiché mancavano sanzioni specifiche in caso di mancata attuazione44. La Commissione Europea prevedeva comunque un monitoraggio dell’efficacia dei piani, con una relazione prevista entro il 26 luglio 2030, per valutare eventuali modifiche nella gestione della lotta ai cambiamenti climatici45.
Tuttavia, con l’adozione del Pacchetto Omnibus del 10 dicembre 2025, l’Articolo 22 della Direttiva CSDDD è stato completamente abrogato, segnando uno dei cambiamenti più radicali della normativa46. Ciò comporta che le imprese non hanno più l’obbligo specifico di adottare e attuare un piano di transizione climatica nell’ambito della CSDDD. La scelta del legislatore è stata motivata dalla percezione che le disposizioni originarie fossero sproporzionate, generando un eccessivo onere amministrativo per le imprese e per le autorità di controllo, oltre a introdurre potenziali incertezze giuridiche47. Con la soppressione dell’Articolo 22, la vigilanza delle Autorità di controllo nazionali non si estende più ai piani di transizione climatica e i poteri di indagine e le sanzioni previsti dalla CSDDD si concentrano ora esclusivamente sul rispetto degli obblighi di dovuta diligenza relativi ai diritti umani e all’ambiente (Articoli 7-16)48.
2.4. Il dovere di dovuta diligenza (art. 5 CSDDD)
Il dovere di dovuta diligenza, riconosciuto nell’articolo 5 della Direttiva (UE) 2024/1760, costituisce l’essenza stessa del nuovo regime di rendicontazione aziendale e rappresenta l’obbligo vincolante fondamentale imposto agli Stati membri di provvedere affinché ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente, come disciplinato dagli articoli da 7 a 16 della Direttiva. Questo dovere è inteso a obbligare le imprese a riconoscere i rischi legati alla propria attività e a identificare e mitigare gli impatti negativi potenziali ed effettivi che ne derivano sui diritti umani e sull’ambiente. La Direttiva rappresenta un’evoluzione rispetto ai precedenti strumenti di soft law, ampliando il tradizionale concetto di Human Rights Due Diligence (HRDD) in un modello integrato di Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) e, dunque, attribuisce pari rilevanza agli impatti ambientali, rendendoli oggetto di obblighi vincolanti.
La formulazione dell’articolo 5 è cruciale, poiché esplicita che il dovere di diligenza deve essere basato sul rischio. Questa specificazione è necessaria in quanto i principi di dovuta diligenza sono riferiti agli impatti negativi effettivi o potenziali e al rischio che essi si possano presentare. A differenza dei rischi tradizionali legati all’impresa (come il rischio di mercato o finanziario), la dovuta diligenza introdotta dalla CSDDD riguarda i rischi nei confronti delle persone e dell’ambiente, i cui effetti negativi possono essere attribuiti alle imprese. L’applicazione del dovere di diligenza, quindi, deve essere commisurata al rischio, adattandosi alla natura dell’impatto negativo, in base alla gravità e alla probabilità che esso si verifichi. Poiché un’impresa gestisce molteplici attività, i rischi di impatti negativi saranno diversi per ogni azione svolta; l’impresa è perciò tenuta ad agire per priorità, mantenendo un controllo costante del dovere di diligenza che è di natura dinamica.
Il dovere di diligenza è strutturato in una serie di passaggi operativi obbligatori che riflettono il modello già presente nella Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, che sono descritti dall’articolo 5, al comma 1, in cui sono elencate le azioni che le imprese sono tenute a compiere per adempiere al dovere di diligenza:
- Integrare il dovere di diligenza nelle proprie politiche aziendali e nei sistemi di gestione dei rischi (art. 7);
- Individuare e valutare gli impatti negativi o potenziali (art. 8) e, se necessario, attribuire ad essi delle priorità (art. 9);
- Prevenire e attenuare gli impatti negativi potenziali e arrestare gli impatti negativi effettivi, minimizzandone la relativa entità (artt. 10 e 11);
- Riparare gli impatti negativi effettivi (art. 12);
- Avere un dialogo significativo con i portatori di interesse (art. 13);
- Instaurare e mantenere un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo (art. 14);
- Monitorare l’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza (art. 15);
- Comunicare pubblicamente riguardo al dovere di diligenza (art. 16).
L’articolo 5 estende l’applicazione della due diligence alle operazioni proprie dell’azienda, a quelle delle sue controllate e a quelle dei partner commerciali diretti. L’obbligo di individuare e valutare gli impatti negativi (art. 8 CSDDD) richiede una mappatura attiva: le imprese devono mappare le proprie operazioni e quelle dei loro partner commerciali, laddove connessi alle loro catene di attività, per identificare le aree in cui gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente sono più probabili e più gravi. Sulla base di questa mappatura, l’impresa deve effettuare una valutazione approfondita nelle aree identificate come più probabili e più gravi. Qualora le imprese non siano in grado di affrontare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, l’articolo 9 stabilisce che esse sono tenute a stabilire priorità tra di essi, considerando la loro gravità e probabilità di verificarsi. Tali informazioni devono essere costantemente aggiornate e comunicate in modo chiaro e trasparente agli stakeholder.
Una volta identificati e prioritizzati gli impatti, gli articoli 10 e 11 disciplinano le misure che l’impresa deve adottare per prevenirli o mitigarli (se potenziali) e per porvi fine o ridurne al massimo l’entità (se effettivi). Le misure applicate devono essere appropriate, cioè concretamente idonee a incidere sugli impatti negativi, privilegiando soluzioni che promuovano un approccio sostanziale piuttosto che puramente formale. Tali misure possono includere codici di condotta, clausole contrattuali vincolanti, o modifiche delle pratiche di approvvigionamento.
In una situazione particolare, le imprese possono sospendere o interrompere il rapporto d’affari, ma solo se tutti i piani e le azioni attuate per risolvere gli impatti negativi risultino inefficaci o se gli impatti negativi causino più danni del disimpegno con il partner commerciale (artt. 10 e 11). L’obbligo di disimpegno, se necessario, è pertanto qualificato come disimpegno responsabile e deriva dalla necessità di evitare la negligenza da parte dell’impresa, la quale deve ricercare e applicare misure per rimediare al danno qualora sia responsabile o vi abbia contribuito.
2.5. Il dialogo con gli stakeholder (art. 13 CSDDD)
L’obbligo di stabilire un dialogo significativo con gli stakeholder (art. 13 CSDDD) si configura come una delle innovazioni normative più rilevanti della Direttiva (UE) 2024/1760. Tale disposizione eleva il coinvolgimento degli stakeholder da pratica discrezionale (tipica del contesto della soft law e della Responsabilità Sociale d’Impresa) a elemento strategico e normativamente vincolante per la gestione del rischio e l’adempimento del dovere di diligenza.
La CSDDD riconosce la centralità della teoria degli stakeholder (definita originariamente da R. E. Freeman), secondo la quale il fine ultimo dell’impresa è massimizzare il valore o il benessere di tutti gli stakeholder49. Per questo, la Direttiva traduce i principi teorici in obblighi concreti, imponendo che le imprese considerino sistematicamente gli interessi e i rischi associati a tutti i soggetti coinvolti. L’importanza delle relazioni interne ed esterne è un elemento fondamentale e normativamente vincolante per la gestione del rischio e la creazione di valore sostenibile.
L’articolo 3, comma 1, della Direttiva fornisce una definizione molto ampia di «portatori d’interesse». Essi includono:
- Dipendenti della società e delle sue filiazioni;
- Sindacati e rappresentanti dei lavoratori;
- Consumatori e altre persone fisiche, gruppi o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali;
- Istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente;
- Organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell’ambiente;
- I legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti.
- Nel testo originale della Direttiva, l’Articolo 13 del testo originale della Direttiva definiva specificamente quando e per quali fasi del processo di due diligence le imprese devono consultare gli stakeholder, rendendo il dialogo un obbligo procedurale. Il loro coinvolgimento era richiesto per:
- Raccogliere informazioni su impatti negativi effettivi o potenziali, al fine di identificarli, valutarli e definire le priorità d’azione (artt. 8 e 9);
- Sviluppare piani di prevenzione e correzione (artt. 10 e 11);
- Decidere se e quando interrompere un rapporto d’affari (disimpegno responsabile) (artt. 10 e 11);
- Adottare misure per rimediare agli impatti negativi (art. 12);
- Sviluppare indicatori per monitorare l’efficacia delle misure adottate (art. 15).
Nonostante la sua rilevanza, il coinvolgimento degli stakeholder non era richiesto per tutti gli aspetti chiave, come la consultazione sulle politiche generali di due diligence o l’adozione delle sanzioni (art. 5 CSDDD). Con il documento del Consiglio dell’Unione Europea del 10 dicembre 2025, l’articolo 13 della Direttiva ha subito delle sostanziali modifiche volte a rendere tale processo più mirato50. Innanzitutto, gli stakeholder da coinvolgere sono solamente quelli «pertinenti» e in aggiunta non è più obbligatorio coinvolgerli nella fase di presa di decisione di cessare o sospendere un rapporto d’affari e nella fase di adozione di misure adeguate a fornire riparazione agli impatti negativi51.
Affinché la Direttiva sia applicata efficacemente, il dialogo con i portatori di interesse deve essere significativo (art. 5 CSDDD). Ciò richiede che le informazioni fornite siano chiare e complete, che la consultazione sia continua nel tempo e periodica (con un dialogo autentico e costruttivo) e che vengano eliminate le eventuali barriere alla partecipazione e alla protezione degli stakeholder, garantendo riservatezza e anonimato.
Le imprese possono ricorrere a iniziative multilaterali e progetti di settore per facilitare il coinvolgimento, ma tali strumenti non possono sostituire la consultazione diretta con i lavoratori e i loro rappresentanti52. Le iniziative multi-stakeholder, come riconosciuto dalla Direttiva (art. 20 CSDDD), possono agire come strumenti di supporto per l’esercizio del dovere di diligenza.
Un altro obbligo strettamente connesso è l’istituzione e il mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo accessibile per i portatori di interessi (art. 14 CSDDD), che rafforza il ruolo degli stakeholder, consentendo loro di segnalare potenziali o effettivi impatti negativi.
2.6. L’istituzione delle Autorità di controllo (art. 24 CSDDD)
Il sistema di enforcement della Direttiva (UE) 2024/1760 si articola su un duplice livello complementare: il controllo pubblico e la responsabilità civile. La Direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di istituire Autorità di controllo indipendenti (art. 24 CSDDD) e devono essere dotate delle risorse, del personale e dei poteri necessari affinché il loro mandato possa essere svolto efficacemente (art. 25 CSDDD). Il loro ruolo è cruciale per garantire che il dovere di diligenza, compresi gli obblighi di prevenzione e mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente (artt. 7-16 CSDDD), sia rispettato.
I poteri investigativi e istruttori delle Autorità di controllo sono ampi e dettagliati (art. 25 CSDDD): esse hanno la facoltà di richiedere informazioni alle imprese e di svolgere indagini, le quali possono essere avviate d’ufficio (per iniziativa dell’Autorità) o in risposta a segnalazioni circostanziate presentate da persone fisiche o giuridiche (art. 25 CSDDD). Inoltre, per garantire l’efficacia delle indagini, le Autorità possono eseguire ispezioni. È previsto che la società sia preventivamente avvisata dell’ispezione, a meno che tale avviso non possa compromettere il regolare svolgimento dell’accertamento (art. 25 CSDDD, paragrafo 3).
Un elemento di sostegno fondamentale per la vigilanza è l’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione canali accessibili affinché persone fisiche o giuridiche possano segnalare all’Autorità di controllo violazioni o inosservanze delle disposizioni (art. 26 CSDDD). In caso di accertata inosservanza della Direttiva, l’Autorità dispone di poteri coercitivi ben definiti (art. 25 CSDDD, paragrafo 5), da esercitare direttamente o in cooperazione con altre Autorità. Le misure che possono essere imposte includono:
- Ingiunzioni di cessazione e riparazione: imporre alle società di cessare la violazione, di astenersi da reiterazioni e di riparare in modo proporzionato la violazione per terminarla (art. 25 CSDDD, paragrafo 5, lettera a);
- Misure provvisorie: adottare misure provvisorie in caso di rischio di danni gravi;
- Sanzioni pecuniarie: imporre sanzioni pecuniarie come previsto dall’Articolo 27 (art. 25 CSDDD, paragrafo 5, lettera b).
Il regime sanzionatorio è stato specificamente strutturato per essere un deterrente efficace. Le sanzioni pecuniarie possono raggiungere il 5 % del fatturato mondiale netto dell’impresa nell’ultimo esercizio finanziario precedente la decisione di ammenda (art. 27 CSDDD) e se la società fa parte di un gruppo, la cifra viene calcolata tenendo conto del fatturato consolidato della società capogruppo. Oltre alle multe, l’Autorità può imporre sanzioni reputazionali (art. 27 CSDDD): in caso di mancata conformità a una sanzione pecuniaria, l’Autorità può emettere una dichiarazione pubblica che indichi la società responsabile della violazione e la sua natura. È previsto che, in caso di inosservanza, l’Autorità possa concedere alla società un periodo di tempo ragionevole per adottare azioni di rimedio, ma ciò non preclude l’applicazione di responsabilità civile né l’imposizione di sanzioni (art. 25 CSDDD, paragrafo 4).
Per garantire l’uniformità della vigilanza a livello comunitario, la Direttiva istituisce una Rete europea delle autorità di controllo (art. 28 CSDDD). Questa Rete, composta dai rappresentanti delle Autorità nazionali, ha il compito di agevolare la cooperazione tra le Autorità, coordinare la vigilanza a livello europeo e allineare le prassi regolamentari, investigative e sanzionatorie. Per quanto riguarda le società di Paesi terzi rientranti nell’ambito di applicazione, se non hanno una filiale nell’UE, l’Autorità di controllo competente sarà quella dello Stato membro in cui l’azienda ha generato il maggior fatturato netto. Tali società sono obbligate a designare un mandatario nell’Unione per l’assolvimento degli obblighi, incaricato di ricevere comunicazioni ufficiali e collaborare con l’Autorità.
2.7. Il regime di responsabilità civile (art. 29 CSDDD)
Una particolare innovazione del testo originario della Direttiva, che poi si è modificata con le nuove versioni, è l’introduzione di un regime di responsabilità civile volto a rafforzare l’accountability delle imprese per violazioni dei diritti umani e danni ambientali derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di due diligence (art. 29 CSDDD). La disposizione riconosceva alle vittime il diritto di ottenere un risarcimento, collegando in modo diretto l’inosservanza degli obblighi previsti dalla Direttiva a conseguenze giuridiche concrete. La responsabilità dell’impresa poteva essere accertata qualora ricorressero due presupposti fondamentali: da un lato, una violazione colposa o dolosa degli obblighi di prevenzione e mitigazione previsti dagli articoli 10 e 11, purché diretti alla tutela della persona danneggiata; dall’altro, la sussistenza di un danno agli interessi giuridicamente protetti della vittima secondo il diritto nazionale53. In tali casi, la Direttiva imponeva il risarcimento integrale del danno, in proporzione al pregiudizio subìto. L’articolo 29 escludeva, inoltre, la responsabilità automatica delle imprese per danni causati esclusivamente dai partner commerciali lungo la catena del valore, anche se, tuttavia, la società poteva essere ritenuta responsabile qualora il danno fosse riconducibile alla propria negligenza nell’adempimento degli obblighi di due diligence, in particolare per la mancata adozione di misure adeguate di prevenzione o mitigazione. Per favorire l’accesso effettivo alla giustizia, soprattutto nei casi di violazioni transnazionali, la Direttiva prevedeva anche specifici strumenti procedurali, tra cui la possibilità per gli Stati membri di introdurre azioni collettive promosse da ONG o sindacati, misure di divulgazione delle prove in possesso delle imprese e garanzie volte a evitare che termini di prescrizione o costi processuali costituissero ostacoli eccessivi all’esercizio del diritto al risarcimento.
Con le successive modifiche introdotte nel quadro del Pacchetto Omnibus, il regime di responsabilità civile delineato originariamente dall’articolo 29 della Direttiva ha subito una profonda riconsiderazione. Il cambiamento più rilevante consiste nell’eliminazione del regime di responsabilità civile armonizzato a livello dell’Unione Europea54, che nel testo originario mirava a garantire uniformità applicativa, certezza giuridica e parità di condizioni tra le imprese operanti nel mercato interno. A seguito di tale scelta, la Direttiva rinvia ora in misura prevalente ai diritti nazionali degli Stati membri, pur mantenendo alcuni principi minimi vincolanti55. Comunque, resta fermo l’obbligo per gli ordinamenti interni di garantire alle vittime il diritto a una piena riparazione dei danni subiti a causa della violazione degli obblighi di dovuta diligenza. Contestualmente, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia, in conformità ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle principali convenzioni internazionali in materia56. Il nuovo assetto introduce inoltre clausole di tutela per le imprese, prevedendo che l’adozione e l’attuazione di piani di azione preventivi o correttivi adeguati possano limitare l’insorgere della responsabilità civile57. La partecipazione a iniziative di settore o a verifiche di terze parti resta rilevante sul piano probatorio, senza comportare un’esenzione automatica. Infine, viene meno l’obbligo per gli Stati membri di prevedere azioni rappresentative promosse da ONG o sindacati, pur lasciando salva la facoltà di mantenerle a livello nazionale58. La Direttiva prevede comunque una clausola di revisione al 2031, che consente di rivalutare l’opportunità di reintrodurre un regime di responsabilità civile armonizzato a livello dell’Unione59.
III. L’impatto della direttiva sulla governance aziendale
3.1. L’adattamento delle politiche aziendali e l’integrazione del rischio
L’adattamento della governance aziendale ai quadri nazionali che attuano la Corporate Sustainability Due Diligence Directive impone una profonda riorganizzazione interna, la cui pietra angolare è rappresentata dall’obbligo di integrare la due diligence nelle politiche aziendali e nel sistema di gestione del rischio (art. 7 CSDDD). Questo processo è fondamentale affinché le imprese possano identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalle loro operazioni e dalle catene di attività.
L’integrazione della due diligence implica che le imprese debbano adottare procedure e codici di condotta specifici per garantire che la dovuta diligenza sia organicamente inserita nei processi aziendali. La politica aziendale, intesa come l’insieme di principi, direttive e linee guida che orientano il comportamento dell’impresa, deve essere definita tenendo in considerazione la necessità di essere sostenibile e di operare secondo la diligenza dovuta60. Per garantire la sostenibilità, la trasparenza e la conformità normativa, le politiche elaborate devono essere chiare e coerenti con l’impegno verso la responsabilità sociale e ambientale; perciò, l’impresa deve prevedere meccanismi che consentano un monitoraggio e una revisione continui delle proprie politiche e strategie. Un’attenzione particolare va posta al rinnovo delle politiche negli ambiti dei diritti umani, delle condizioni di lavoro, dell’ambiente, della governance e dell’anticorruzione, affinché rispecchino le Linee guida dell’OCSE e gli standard ESG.
Il processo di integrazione del dovere di diligenza deve coinvolgere tutti i livelli dell’organizzazione e i vertici aziendali devono assumersi la responsabilità di supervisionare e attuare le politiche, mentre i dipendenti devono ricevere un’adeguata formazione per comprendere e applicare le linee guida aziendali.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nella sua guida, ha identificato le principali aree aziendali che devono attuare la dovuta diligenza, evidenziando una ripartizione delle tematiche, che sono61:
- Rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti sindacali: garantiscono il dialogo con l’azienda, tutelano i diritti dei lavoratori e promuovono salute, sicurezza e relazioni industriali corrette;
- Funzione ambiente e/o problematiche sociali: gestisce le tematiche ambientali e sociali, assicurando sostenibilità, tutela dei diritti umani e attenzione alla sicurezza;
- Risorse umane: cura la gestione del personale, promuove un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso e garantisce processi di assunzione equi;
- Attività e produzione: assicura che i processi produttivi rispettino norme ambientali e di sicurezza, tutelando lavoratori, diritti umani e consumatori;
- Affari legali: garantisce la conformità normativa, la correttezza contrattuale e la tutela dei diritti umani e dei consumatori, prevenendo corruzione e concussione;
- Compliance, questioni etiche e integrità: assicura che l’azienda operi nel rispetto delle leggi e dei principi etici, promuovendo integrità, trasparenza e tutela dei diritti;
- Vendite e marketing: gestisce le relazioni con i clienti e le parti interessate, garantendo comunicazioni trasparenti e pratiche commerciali etiche;
- Affari esterni e rendicontazione: coordina la comunicazione con gli stakeholder e assicura la trasparenza e accuratezza delle informazioni aziendali;
- Acquisti, catene di fornitura e relazioni commerciali: gestisce in modo responsabile la catena di fornitura, monitorando fornitori e partner nel rispetto di standard etici e ambientali;
- Sviluppo della comunità: promuove il dialogo con le comunità locali e sostiene iniziative per la sostenibilità, la salute, la sicurezza e i diritti umani.
Mentre altre aree sono considerate dall’OCSE come responsabili potenzialmente per tutte le tematiche62:
- Sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa, approvvigionamento etico;
- Gestione del rischio;
- Revisione contabile/Audit;
- Vertici aziendali;
- Consiglio di amministrazione/Proprietà.
L’adempimento della Direttiva richiede che il management integri approcci di gestione del rischio nelle politiche aziendali, seguendo gli obblighi di due diligence. L’integrazione del risk management non è un’attività accessoria, ma un elemento centrale del sistema di governance, inserendosi in un processo ciclico e proattivo. L’individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali è descritta nell’articolo 8 della Direttiva. Si parte da una valutazione generale basata su fattori come il rischio Paese, il settore di attività, la tipologia di servizio e il fatturato, per poi procedere a indagini approfondite verso fornitori e subfornitori ritenuti vulnerabili63. L’analisi deve essere documentata e verificabile e integrata nei processi decisionali aziendali per supportare interventi preventivi e correttivi tempestivi. L’efficacia della gestione del rischio deriva dalla capacità dell’organizzazione di allocare le risorse in modo da minimizzare, monitorare e controllare la probabilità o l’impatto di eventi negativi64. Le imprese devono adottare meccanismi di controllo interno per supervisionare costantemente l’efficacia del sistema di gestione del rischio, inclusa l’introduzione di KPI ambientali e sociali che consentano di misurare il livello di conformità e l’individuazione delle criticità65.
Per le aziende, la gestione del rischio non deve rimanere confinata agli organi di controllo, bensì deve permeare l’intera organizzazione, costruendo una cultura aziendale orientata all’etica e alla responsabilità attraverso la formazione del personale e la promozione di una mentalità incentrata sulla prevenzione. Inoltre, devono predisporre piani d’azione che stabiliscano chiaramente le modalità di intervento in caso di non conformità lungo la catena di attività, che possono includere la richiesta di garanzie contrattuali e l’attivazione di programmi di formazione.
Per supportare la gestione del rischio nella catena di attività e della due diligence, la digitalizzazione e l’uso di tecnologie come i software ESG e l’intelligenza artificiale (IA) sono essenziali, così come l’utilizzo di strumenti ICT e sistemi informativi avanzati, ad esempio l’Enterprise Resource Planning (ERP), che permettono di raccogliere e analizzare dati puntuali sulla performance dei fornitori66.
3.2. Le nuove competenze e la leadership per la sostenibilità
La crescente rilevanza della responsabilità sociale e della dovuta diligenza nell’ambito imprenditoriale contemporaneo ha elevato tali tematiche a una priorità strategica centrale. Il passaggio a un regime di obbligatorietà sancito dalla CSDDD ha innescato la necessità improrogabile di dotare l’organico aziendale di competenze trasversali e specifiche, cruciali per la piena integrazione dei nuovi obblighi normativi.
Uno strumento esterno alla CSDDD, ma comunque utile alle società per adattarsi agli obblighi di due diligence è il Codice di Corporate Governance del 2020. In esso è contenuto il concetto di «successo sostenibile»67, un concetto che implica la generazione di valore durevole per gli azionisti, tenendo contemporaneamente in considerazione gli interessi di altri stakeholder rilevanti. Per raggiungere tale equilibrio, i dirigenti devono disporre di un insieme articolato di competenze di sostenibilità, sia trasversali che specifiche. Le competenze trasversali (quelle applicabili in contesti differenti e non legate a un settore specifico) ritenute fondamentali includono68:
- Le competenze di pensiero sistemico, necessarie per interpretare le grandi trasformazioni globali di natura economica, ambientale, sociale e tecnologica che influenzano l’attività aziendale;
- Le competenze strategiche e normative;
- Le competenze collaborative;
- Le competenze di pensiero critico e di auto consapevolezza;
- Le competenze di problem solving integrato, le quali permettono di affrontare le sfide legate alla sostenibilità attraverso il confronto con gli stakeholder, il dialogo costruttivo e la negoziazione.
Le competenze specifiche, al contrario, riguardano conoscenze tecniche approfondite, utilizzabili in ambiti o contesti particolari. Comprendono, per esempio, la capacità di stimare l’impatto ambientale dei processi produttivi, di esaminare le relazioni di causa ed effetto tra crescita economica e tematiche ecologiche, nonché di tenere sotto controllo gli indicatori di performance ESG69.
Per rispondere alle nuove esigenze normative e strategiche, molte imprese stanno istituendo e creando figure professionali specializzate. Anch’esse non sono richieste dalla Direttiva, bensì vengono introdotte per motivi strategici e organizzativi. Esempi di queste figure sono i sustainability manager e, in posizione apicale, il Chief Sustainability Officer (CSO). La figura del CSO, responsabile delle pratiche e delle strategie relative alla sostenibilità aziendale, è in crescita, tanto che nel 2021 sono stati nominati più CSO che nei cinque anni precedenti assieme70. Secondo il report ESG di Ipsos del 2023, quasi il 90 % degli intervistati sostiene che ormai si possa ritenere che il CSO ha una posizione di leadership strategica all’interno delle imprese71.
Sebbene la Direttiva (UE) 2024/1760 non menzioni esplicitamente il ruolo di CSO, essa impone obblighi che richiedono la nomina di figure chiave responsabili della sostenibilità. Le principali responsabilità del CSO che si allineano agli obiettivi della CSDDD, secondo la Harvard Business Review, vi sono72:
- Assicurare la conformità normativa, prevedendo gli sviluppi legislativi, rispettando le disposizioni in materia di sostenibilità, gestendo i rischi e implementando politiche interne adeguate;
- Raccogliere e analizzare dati ESG, confrontandoli con i benchmark di settore e redigendo report aziendali e comunicazioni ufficiali;
- Coordinare il portafoglio dei progetti di sostenibilità, attraverso una pianificazione efficace, il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati ottenuti;
- Curare le relazioni con gli stakeholder, mantenendo un dialogo costante, costruttivo e trasparente;
- Potenziare le competenze interne, mediante programmi di formazione specifici, nuovi approcci organizzativi e la diffusione di buone pratiche;
- Favorire un cambiamento culturale, definendo valori guida, promuovendo comportamenti coerenti e coinvolgendo attivamente la leadership;
- Ricercare e sperimentare soluzioni sostenibili innovative, incoraggiandone l’adozione all’interno dell’organizzazione;
- Integrare i principi di sostenibilità nei processi decisionali, equilibrando gli obiettivi economici con gli impatti sociali e ambientali di lungo periodo.
L’integrazione degli obiettivi di responsabilità sociale, che spesso sono suddivisi tra diverse funzioni aziendali (ad esempio, l’ambiente alle Operations, il sociale alle Risorse Umane e la governance al Consiglio di Amministrazione), rende necessario un punto di riferimento che coordini la strategia condivisa e l’allineamento del budget in tutte le unità operative.
La formazione del personale è fondamentale perché la Direttiva impone alle imprese di integrare la due diligence nelle proprie politiche e sistemi di gestione del rischio (art. 5 CSDDD), richiedendo competenze avanzate in sostenibilità, gestione dei rischi e trasparenza. La complessità degli obblighi normativi rende indispensabile lo sviluppo di programmi strutturati di aggiornamento e specializzazione per garantire che dirigenti e collaboratori siano in grado di prevenire, mitigare e gestire efficacemente gli impatti su persone e ambiente. La Commissione Europea ha messo a disposizione piattaforme come Due Diligence Ready!73, nata originariamente per supportare nell’implementazione del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, per offrire materiali di supporto formativo come webinar, moduli di e-learning e guide operative.
Il costante accento posto sulla sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa, amplificato e reso vincolante dalla Direttiva, ha evidenziato la necessità per il management di rispettare e valorizzare la Leadership DEIB (Diversity, Equity/Equality, Inclusion and Belonging). La CSDDD opera su un quadro di conformità ai diritti umani già esistenti e include, tra gli altri, il principio di non discriminazione sul lavoro ed è perciò che la DEIB può costituire uno strumento operativo utile per supportare la due diligence volta a prevenire impatti negativi sulle persone e garantire comportamenti aziendali rispettosi dei diritti umani. La Leadership DEIB si riferisce a un insieme di pratiche volte a garantire che un’organizzazione valorizzi la Diversità (delle identità ed esperienze dei suoi membri), l’Equità (fornendo opportunità e risorse eque), l’Inclusione (creando un ambiente in cui tutti si sentano accolti) e l’Appartenenza (promuovendo un senso di sicurezza e connessione)74. Sebbene la Direttiva non utilizzi esplicitamente l’acronimo DEIB, essa afferma che l’approccio alla due diligence debba essere attento alle questioni di genere e culturali: suggerisce, in base alle circostanze, di tenere conto dei contesti specifici e dei diversi fattori interconnessi, quali genere, età, etnia, classe sociale, livello di istruzione, status di migrante, disabilità, e condizioni sociali ed economiche (Considerando 33 CSDDD). L’integrazione dei principi DEIB nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione dei rischi funge anche da meccanismo di prevenzione diretta per le violazioni dei diritti umani e l’adeguamento delle politiche aziendali deve prevedere misure volte a prevenire, ridurre al minimo o interrompere gli impatti negativi. Ad esempio, l’adozione di pratiche di assunzione e promozione inclusive contribuisce a contrastare le discriminazioni sul luogo di lavoro, allineandosi al rispetto dei diritti fondamentali del lavoro sanciti dalle Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) incluse nell’allegato alla Direttiva75. L’adozione della leadership DEIB si traduce in un vantaggio competitivo durevole: numerosi studi internazionali confermano che una leadership diversificata è correlata a migliori performance aziendali. Ad esempio, l’analisi di McKinsey & Company su 366 società ha dimostrato che le aziende collocate nel quartile superiore per diversità etnica hanno il 35 % di probabilità in più di superare la media di redditività del proprio settore, mentre per la diversità di genere la probabilità è del 15 %76. Al contrario, le aziende nel quartile inferiore per entrambe le diversità hanno registrato performance inferiori rispetto agli altri tre quartili77. L’organizzazione che promuove attivamente un ambiente inclusivo e rispettoso delle diversità riduce in modo proattivo il rischio di discriminazioni e violazioni, contribuendo così in modo sostanziale alla mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani e rafforzando la conformità alla Direttiva.
IV. Il pacchetto omnibus
Il sistema normativo europeo, a fronte dell’introduzione della CSDDD volta a consolidare l’obbligatorietà della dovuta diligenza, è stato rapidamente investito da un’iniziativa legislativa che minaccia di compromettere l’efficacia e la portata delle garanzie di rendicontazione aziendale: il Pacchetto Omnibus. L’11 febbraio 2025, la Commissione Europea annunciò questa iniziativa, volta a, come dichiarato dalla stessa Commissione, semplificare le principali normative in materia di sostenibilità, quali la CSDDD, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il Regolamento europeo sulla Tassonomia e il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri normativi per le imprese e aumentare la competitività78. La Commissione Europea ha deciso di rivedere la normativa sulla sostenibilità per allinearla alla Bussola della competitività e al Rapporto Draghi79, che mirano a rafforzare la competitività dell’Unione e promuovere una crescita equilibrata e duratura. Gli interventi si concentrano su tre aree chiave: ridurre il divario innovativo con altri Paesi, favorire la decarbonizzazione e la competitività industriale e rafforzare l’autonomia strategica e la sicurezza europea. Per migliorarne l’attuazione, la Commissione ha individuato cinque priorità trasversali, cioè rimuovere le barriere del mercato unico; mobilitare i risparmi privati attraverso un’Unione dei risparmi e degli investimenti; sviluppare nuove competenze e posti di lavoro di qualità tramite un’Unione delle competenze; coordinare meglio le politiche nazionali ed europee con strumenti e fondi dedicati; e semplificare la normativa riducendo gli oneri amministrativi80. Proprio quest’ultimo obiettivo coinvolge la Direttiva sulla due diligence e le altre norme sulla sostenibilità, incluse nel Pacchetto Omnibus, che punta a snellire la legislazione. La Bussola stabilisce traguardi precisi: riduzione degli oneri amministrativi del 25 % per le imprese e del 35 % per le PMI81. Nonostante le stime economiche parlino di un potenziale risparmio complessivo di circa 6,3 miliardi di euro annui per le imprese e la mobilitazione di 50 miliardi di euro in investimenti82, le modifiche proposte per la CSDDD sono state aspramente criticate per il rischio concreto di una deregolamentazione mascherata che indebolirebbe la tutela dei diritti umani e dell’ambiente83.
La prima modifica di rilievo riguarda la proroga dei termini di recepimento e attuazione ed è stata formalizzata con l’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2025/794: gli Stati membri avranno tempo fino al 26 luglio 2027 per recepire la Direttiva, mentre la prima fase di applicazione dei requisiti di due diligence per le grandi imprese slitterà al 26 luglio 202884. Parallelamente, la Commissione Europea pubblicherà entro il luglio 2026 nuovi orientamenti pratici per facilitare l’adattamento delle imprese, fornendo linee guida semplificate per applicare le best practice senza necessità di consulenze legali complesse.
L’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento Europeo introduce modifiche sostanziali alla Direttiva (UE) 2024/1760 (articolo 4). Tra di esse vi è la revisione delle soglie dimensionali ha drasticamente ristretto lo scope della Direttiva, che si applica ora esclusivamente alle imprese con oltre cinquemila dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, determinando una riduzione stimata di circa il 70 % delle società inizialmente coinvolte rispetto allo scope del testo originario della Direttiva85. Un ulteriore cambiamento di rilievo è rappresentato dalla soppressione dell’articolo 22, che ha eliminato l’obbligo autonomo di adottare e attuare piani di transizione climatica nell’ambito della Direttiva e tali piani non rientrano più tra le materie soggette alla vigilanza delle autorità competenti ai sensi della Direttiva, venendo ricondotti esclusivamente al quadro della rendicontazione di sostenibilità disciplinato da altre normative dell’Unione. Il Pacchetto Omnibus introduce inoltre specifiche misure volte a proteggere le PMI nella catena del valore, evitando che gli oneri di due diligence siano trasferiti in modo sproporzionato sui partner commerciali di minori dimensioni. Anche il processo di due diligence è stato oggetto di semplificazione, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder. Il nuovo assetto prevede un engagement più mirato, limitato agli stakeholder pertinenti e circoscritto a specifiche fasi del processo, quali l’identificazione degli impatti, la definizione dei piani di azione e la progettazione dei rimedi. Non è più richiesto, invece, il coinvolgimento degli stakeholder nelle decisioni relative alla sospensione o cessazione dei rapporti commerciali, né nell’adozione delle misure riparatorie. Infine, sul piano della responsabilità civile, pur essendo stato eliminato il regime armonizzato a livello dell’Unione, la Direttiva mantiene alcuni principi minimi di tutela per le vittime. Contestualmente, è stata introdotta una clausola di safe harbor a favore delle imprese che adottino e attuino piani di azione preventivi o correttivi «potenziati»: in presenza di una ragionevole aspettativa di successo di tali piani, la prosecuzione del rapporto con il partner commerciale non può, di per sé, fondare responsabilità o sanzioni. Resta infine prevista una clausola di revisione al 2031, che lascia aperta la possibilità di una futura reintroduzione di un regime di responsabilità civile armonizzato a livello europeo.
Le modifiche introdotte hanno sollevato numerose critiche da parte di organizzazioni e gruppi di esperti, tra cui l’European Coalition for Corporate Justice e il network frank bold. Ciò che solleva più preoccupazioni è la possibilità di una deregolamentazione della due diligence e il rischio di indebolimento della responsabilità aziendale in materia di diritti umani e tutela ambientale86. Uno dei punti più contestati è la limitazione della due diligence alla sola catena di fornitura diretta, poiché, escludendo i fornitori indiretti, le imprese potrebbero trascurare le aree dove più frequentemente si verificano abusi ambientali o violazioni dei diritti umani87. Questo approccio è già risultato problematico in Germania, dove le aziende tendono a limitarsi all’invio di questionari ai fornitori, senza condurre reali analisi dei rischi88. Altro aspetto criticato è il depotenziamento dei piani di transizione climatica, poiché la Direttiva non prevede sanzioni per le imprese che non li adottano, lasciando spazio a fenomeni di greenwashing e l’assenza di obbligatorietà e di conseguenze legali effettive potrebbe compromettere gli obiettivi climatici dell’Unione Europea89. Inoltre, l’impossibilità per ONG e sindacati di agire collettivamente in giudizio limita l’accesso alla giustizia e la protezione dei diritti fondamentali90. Un ulteriore effetto negativo riguarda la frammentazione normativa: senza regole comuni, le aziende dovranno confrontarsi con 27 diversi sistemi giuridici, aumentando la complessità e il rischio di dumping normativo, ossia la competizione tra Paesi che offriranno regolamentazioni più deboli per attrarre investimenti91. L’eliminazione della responsabilità civile è considerata uno degli indebolimenti più gravi, poiché la possibilità di ricorrere solo alle leggi nazionali rischia di rendere inefficace la tutela delle vittime e di rendere difficile perseguire le imprese transnazionali. Infine, la proroga dei termini di attuazione genera preoccupazioni per il rallentamento dell’applicazione effettiva della Direttiva, perché posticipare di un anno sia il recepimento che le scadenze di conformità significa ritardare l’adozione di pratiche concrete di due diligence, riducendo l’impatto immediato delle norme sulla sostenibilità e sulla tutela dei diritti umani92.
V. Recepimento negli stati membri
La Direttiva (UE) 2024/1760 si fonda su un principio di armonizzazione mista (Art. 4 CSDDD), un meccanismo giuridico cruciale che definisce le modalità con cui gli Stati membri sono chiamati a recepire questa normativa vincolante. Essendo la CSDDD una direttiva, essa vincola gli Stati unicamente riguardo al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la libertà di scegliere la forma e i mezzi appropriati per conseguirlo (art. 288 TFUE). Gli Stati membri hanno l’obbligo di trasporre le disposizioni nel proprio diritto nazionale (attraverso leggi, decreti o regolamenti) entro il termine stabilito, originariamente il 26 luglio 2026, sebbene il Pacchetto Omnibus abbia introdotto la Direttiva (UE) 2025/794 che ha prorogato il termine ultimo di recepimento al 26 luglio 2027 e lo scaglionamento dell’applicazione degli obblighi a partire dal 26 luglio 2028.
Il concetto di armonizzazione mista stabilisce un delicato bilanciamento tra uniformità a livello europeo e discrezionalità nazionale. Si distingue in due componenti fondamentali (art. 4 CSDDD):
- Armonizzazione massima: si applica alle disposizioni centrali relative al dovere di condotta delle imprese. Gli Stati membri non possono introdurre obblighi divergenti in merito all’individuazione e alla valutazione degli impatti negativi (propri e lungo l’intera filiera – art. 8 CSDDD, commi 1 e 2), all’adozione di misure per prevenire impatti negativi potenziali (art. 10 CSDDD, comma 1), e alla definizione di misure per arrestare impatti negativi effettivi (art. 11 CSDDD, comma 1). L’obiettivo di questa armonizzazione è garantire la piena equità di condizioni competitive per le imprese nel mercato interno;
- Armonizzazione minima: per il resto della Direttiva, vige l’armonizzazione minima, che costituisce un’opportunità strategica per i singoli Stati. Il paragrafo 2 dell’articolo 4 riconosce esplicitamente che gli Stati membri possono adottare norme nazionali più rigorose o specifiche, qualora ciò sia finalizzato a conseguire un livello più elevato di tutela dei diritti umani, dei diritti occupazionali e sociali, dell’ambiente o del clima. Questa flessibilità permette ai Paesi di rafforzare il proprio impianto normativo oltre gli standard europei, in particolare in settori dove esistono già normative nazionali avanzate.
Nel processo di recepimento, gli Stati membri devono anche attenersi alla clausola di non regressione (art. 1 CSDDD, comma 2), che impedisce loro di abbassare il livello di protezione già garantito a livello nazionale.
VI. L’implementazione degli obblighi nelle società
Essendo la Direttiva un quadro normativo generale che introduce obblighi vincolanti di due diligence per le grandi imprese, risulta fondamentale comprendere come tali organizzazioni stiano affrontando questa sfida regolatoria di portata sistemica. L’analisi dell’implementazione degli obblighi è stata condotta attraverso lo studio di un campione limitato ma rappresentativo di casi aziendali, che offrono spunti preziosi per delineare un quadro realistico del grado di preparazione delle imprese coinvolte e basandosi sulla versione del testo della Direttiva all’entrata in vigore il 25 luglio 2024. Inoltre, l’analisi delle società è stata svolta a maggio 2025, seguendo il testo originale della Direttiva, poiché l’unica modifica approvata del Pacchetto Omnibus, al tempo, era il rinvio della data di applicazione degli obblighi della Direttiva negli Stati. La ricerca si è concentrata su tre entità che rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della CSDDD: A.R.I.A. S.p.A., una società extra-UE analizzata tramite questionario; T.E.R.R.A. S.r.l., una società dell’Unione Europea anch’essa analizzata tramite questionario; e il Gruppo Mondo Convenienza, oggetto di un’intervista diretta. È importante sottolineare che i nomi A.R.I.A. S.p.A. e T.E.R.R.A. S.r.l. sono stati utilizzati come denominazioni fittizie, al fine di garantire l’anonimato delle società reali coinvolte nello studio. Le risposte raccolte non sono state oggetto di un’analisi consolidata, a causa della dimensione ridotta del campione, ma sono state considerate singolarmente per valorizzare la specificità e la rilevanza di ciascun caso. L’obiettivo finale dell’analisi è offrire una panoramica significativa delle strategie di adeguamento adottate e delle criticità percepite dalle imprese nel percorso di transizione verso un nuovo modello di responsabilità aziendale, coerente con i principi della sostenibilità, della trasparenza e del rispetto dei diritti umani.
A.R.I.A. S.p.A. è una società di un Paese terzo, attiva nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, che si distingue come un vero benchmark di maturità organizzativa. L’azienda mostra un elevato livello di comprensione degli obblighi futuri imposti dalla Direttiva CSDDD e ha iniziato il proprio percorso di preparazione ancor prima della pubblicazione del testo definitivo della normativa. Il suo tratto distintivo è l’integrazione del dovere di diligenza nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione del rischio, già operativa dal 2012. Tale approccio precoce si fonda sui principi della Guida OCSE sul dovere di diligenza, sui Principi Guida delle Nazioni Unite e sulle direttive dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, rendendo i documenti di governance dell’azienda già coerenti con le prescrizioni della CSDDD. A livello operativo, A.R.I.A. S.p.A. ha già adottato un piano di transizione climatica in linea con l’articolo 22 della Direttiva e gestisce la propria catena di attività seguendo una metodologia di prioritizzazione basata sul rischio, conforme all’articolo 5 della CSDDD e già integrata nei propri sistemi aziendali. L’impresa impiega strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale per effettuare screening ESG e mappature dei fornitori e dispone di una struttura organizzativa dedicata alla sostenibilità, responsabile della conformità normativa, del monitoraggio dei dati ESG, della gestione delle relazioni con gli stakeholder e dello sviluppo di competenze interne. Sono già attivi programmi formativi specifici, sebbene limitati a determinati livelli e funzioni e il coinvolgimento degli stakeholder è un elemento consolidato e considerato molto efficace nella gestione degli impatti negativi. L’azienda ha istituito un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo, in conformità con l’articolo 14 della CSDDD. Dal punto di vista economico, A.R.I.A. S.p.A. prevede che i costi di adeguamento supereranno i benefici nel breve termine e sta attualmente stimando con precisione i costi effettivi. La principale criticità risiede nella preparazione al regime di responsabilità civile, previsto dall’articolo 29 della Direttiva: la società non ha ancora affrontato specificamente questo aspetto né definito misure per distinguere la propria responsabilità da quella dei partner commerciali, pur dichiarando che «ci stiamo pensando».
T.E.R.R.A. S.r.l., società europea pienamente rientrante nell’ambito di applicazione della CSDDD, mostra anch’essa un elevato livello di comprensione degli obblighi futuri e ha iniziato il percorso di preparazione prima della pubblicazione del testo finale. Tuttavia, riconosce che i processi di raccolta dei dati e di applicazione delle direttive, come la CSRD e gli ESRS, risultano più complessi di quanto inizialmente previsto. L’azienda dispone di un dipartimento dedicato alla sostenibilità e intende integrare la due diligence nelle proprie politiche, ma si trova ancora in una fase embrionale: il piano di transizione climatica è soltanto in fase di pianificazione e non ancora adottato. Una lacuna significativa riguarda l’assenza di programmi formativi mirati al personale per prepararli ai futuri obblighi della Direttiva. Il dialogo con gli stakeholder è già avviato, ma la sua efficacia è valutata come media, evidenziando margini di miglioramento. Sotto il profilo economico e legale, T.E.R.R.A. S.r.l. prevede che i costi di adeguamento supereranno i benefici nel breve periodo, ma non ha ancora quantificato con precisione gli oneri previsti. Il principale punto di vulnerabilità resta la preparazione al regime di responsabilità civile, in base all’articolo 29 della CSDDD: l’azienda non ha intrapreso alcuna azione specifica per gestire il rischio legale o per definire in modo chiaro la distinzione di responsabilità rispetto ai partner commerciali.
Mondo Convenienza, gruppo italiano operante nel settore dell’arredamento, ha avviato formalmente il proprio percorso ESG nel 2022. L’azienda sta adottando gli standard ESRS per la rendicontazione dei dati relativi al 2024, affrontando un lavoro complesso che prevede la raccolta di ben 644 data point. L’impresa riconosce che, nel proprio settore, la sostenibilità non rappresenta ancora una priorità per i consumatori rispetto al prezzo e alla qualità, ma considera il percorso avviato un elemento strategico di lungo periodo. Il Gruppo concentra la propria attenzione sui prodotti finiti e sull’esternalizzazione dei servizi di logistica e montaggio. L’approccio alla catena di attività è di tipo strategico e attendista nei confronti dei fornitori a monte: poiché circa l’80 % di essi è italiano e già soggetto alle norme europee, come il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla tracciabilità del legname (EUDR), Mondo Convenienza preferisce attendere che gli obblighi di rendicontazione vengano estesi ai partner per strutturare in modo più puntuale i propri sistemi di controllo. È invece molto attiva nella gestione della filiera a valle, soprattutto nell’ottimizzazione dei trasporti, che coprono ogni anno circa 50 milioni di chilometri, con l’obiettivo di ridurre costi ed emissioni. Sul piano della governance, l’azienda adotta un modello di doppia materialità per la valutazione degli impatti e ha già completato un primo ciclo di coinvolgimento degli stakeholder nel 2023, includendo dipendenti, istituti finanziari e assicurativi. Il dialogo con la pubblica amministrazione e le comunità locali è, tuttavia, meno strutturato. Il Gruppo è consapevole delle modifiche introdotte dal Pacchetto Omnibus, ma ritiene che queste non determineranno cambiamenti sostanziali, poiché continuerà a rientrare nell’ambito di applicazione originario della Direttiva. L’unica incertezza riguarda la rimozione degli standard settoriali specifici, che avrebbero potuto garantire maggiore uniformità nella rendicontazione.
Dall’analisi comparata delle tre società emergono sia elementi comuni di proattività sia aree critiche condivise, soprattutto sotto il profilo economico e legale. Tutte dimostrano un alto livello di consapevolezza rispetto alla portata della Direttiva e hanno avviato le proprie iniziative preparatorie prima della pubblicazione definitiva del testo normativo. Questo conferma che le grandi imprese tendono a considerare la CSDDD non come un’imposizione improvvisa, ma come la formalizzazione di standard di sostenibilità già previsti e attesi. Tutte fanno inoltre riferimento a fonti autorevoli come le Linee guida OCSE e i Principi ONU.
Le differenze emergono nella maturità operativa della due diligence. A.R.I.A. S.p.A. si distingue per un sistema consolidato, attivo dal 2012; Mondo Convenienza dispone di una solida base di governance e rendicontazione, ma sta ancora strutturando la gestione della catena di attività; T.E.R.R.A. S.r.l., invece, si trova in una fase iniziale, con lacune nella formazione del personale e nell’attuazione dei piani climatici.
La responsabilità civile, prevista dall’articolo 29 della CSDDD, rappresenta la principale area di ritardo e vulnerabilità per tutte e tre le imprese. T.E.R.R.A. S.r.l. non ha ancora avviato attività specifiche in merito; A.R.I.A. S.p.A. è in fase di riflessione; Mondo Convenienza non ha ancora definito modalità operative per distinguere la propria responsabilità da quella dei partner commerciali. Ciò dimostra che le complessità legali e finanziarie del nuovo regime di rendicontazione costituiscono l’ultima frontiera dell’adeguamento aziendale.
Infine, tutte le aziende concordano sul fatto che i costi di adeguamento supereranno i benefici nel breve periodo. A.R.I.A. S.p.A. è la più avanzata nella quantificazione di tali costi, mentre T.E.R.R.A. S.r.l. non ha ancora effettuato una stima dettagliata. È condivisa anche la consapevolezza della necessità di sviluppare nuove competenze manageriali e di istituire figure dedicate alla sostenibilità, come il Chief Sustainability Officer, anche se la diffusione di programmi formativi resta disomogenea: presenti in A.R.I.A., ma ancora assenti in T.E.R.R.A.
Nel complesso, l’analisi mostra un quadro di grandi imprese consapevoli e in transizione, che affrontano la sfida della sostenibilità come un processo evolutivo. L’impegno verso una gestione più etica, trasparente e rispettosa dei diritti umani appare ormai irreversibile, anche se le criticità economiche e normative ne rallentano l’attuazione.
VII. Conclusioni
Il presente articolo adotta un approccio ricostruttivo e interpretativo all’analisi della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, esaminandone i fondamenti normativi, la struttura e le principali criticità applicative. Muovendo dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea, il contributo analizza la portata degli obblighi introdotti e le sfide connesse alla loro attuazione da parte degli Stati membri, soffermandosi anche sulle incertezze che ancora caratterizzano il quadro normativo. Particolare attenzione è anche dedicata alle recenti iniziative di semplificazione normativa, tra cui il Pacchetto Omnibus, che rischiano di incidere significativamente sull’ambito di applicazione e sull’effettività della Direttiva, con rilevanti implicazioni per il diritto societario e la governance d’impresa europea. La Direttiva segna infatti un passaggio storico con il superamento della frammentazione normativa tra Stati membri e l’introduzione di un obbligo sistemico e coercitivo per le grandi imprese, chiamate a identificare, prevenire, mitigare e, se necessario, cessare gli impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente. Il meccanismo di attuazione della Direttiva si fonda su un doppio sistema di enforcement: da un lato, la vigilanza amministrativa esercitata dalle autorità di controllo (art. 24 CSDDD), dotate di poteri investigativi e sanzionatori; dall’altro, il regime di responsabilità civile (art. 29 CSDDD), che consente alle vittime di ottenere un risarcimento per i danni derivanti dalla negligenza delle imprese. Determinante per l’efficacia di questo sistema è anche l’obbligo di instaurare un dialogo autentico e continuativo con i portatori di interesse (art. 13 CSDDD) e di sviluppare competenze manageriali avanzate, sostenute da modelli di leadership ispirati ai principi di diversità, equità, inclusione e appartenenza (DEIB). Tuttavia, le ambizioni e la portata della CSDDD sono state messe in discussione dalle modifiche introdotte dal Pacchetto Omnibus, annunciato nel febbraio 2025. Tale intervento normativo, presentato come una misura di semplificazione, rischia in realtà di determinare una deregolamentazione mascherata, riducendo l’efficacia della Direttiva nella tutela dei diritti umani e ambientali. L’analisi empirica condotta su tre realtà aziendali (A.R.I.A. S.p.A., T.E.R.R.A. S.r.l. e il Gruppo Mondo Convenienza) ha confermato l’esistenza di un’elevata consapevolezza e proattività, comuni a tutte le imprese analizzate, le quali avevano iniziato a prepararsi già prima della pubblicazione del testo definitivo della Direttiva. Tuttavia, la maturità operativa risulta disomogenea: A.R.I.A. S.p.A. rappresenta un modello di riferimento grazie all’integrazione della due diligence fin dal 2012, mentre T.E.R.R.A. S.r.l. evidenzia carenze nell’implementazione, come la mancanza di programmi formativi e l’assenza di un piano climatico operativo. Tutte le imprese concordano sul fatto che i costi di adeguamento supereranno i benefici nel breve periodo, pur riconoscendo i vantaggi strategici nel lungo termine. L’area più critica e trasversale rimane quella della preparazione al regime di responsabilità civile (art. 29 CSDDD), considerata la vera «ultima frontiera» del processo di adeguamento aziendale. In conclusione, l’impegno verso una gestione d’impresa più etica, trasparente e rispettosa dei diritti umani, formalizzato attraverso la CSDDD, appare ormai irreversibile. Il successo della Direttiva dipenderà però dalla capacità degli Stati membri di utilizzare in modo virtuoso la flessibilità consentita dall’armonizzazione minima (art. 4 CSDDD), elevando gli standard di tutela senza generare disuguaglianze normative. Solo superando le incertezze procedurali e le ambiguità introdotte dal Pacchetto Omnibus sarà possibile garantire che l’obbligo di sostenibilità si traduca in una rendicontazione effettiva e, soprattutto, in un reale accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani e ambientali lungo le catene globali del valore.
1 Zimmerman, R., The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, 1996, p. 1009.
2 Lobingier, C., The Evolution of the Roman Law: From Before the Twelve Tables to the Corpus Juris, 2.ª ed., 1923, p. 105; cf. Whittuck, E. A., Institutes of Roman by Gaius, trad. di Poste, E., 4.ª ed., 1905, p. 429.
3 Grotius, R., De iure belli ac pacis, Parigi, 1625.
4 SCIDH, de 29 de julio de 1988, (asunto Velásquez Rodríguez vs. Honduras), serie C, núm. 4.
5 United Nations, office of the high commissioner for human rights, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, New York and Geneva, 2011.
6 United Nations, office of the high commissioner for human rights, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, New York and Geneva, 2011.
7 United Nations, office of the high commissioner for human rights, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, New York and Geneva, 2011.
8 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, 5.ª ed., Ginevra, 2017.
9 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 ed., OECD Publishing, Paris, 2011.
10 Loi n.º 2017-399, du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
11 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, vom 16. Juli 2021, Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (LkSG).
12 Gulotta, C., «The WTO Compatibility of the EU Deforestation Regulation», in The WTO as Major Driver of Sustainable Development and its Reform Process, opera collettiva, coordinatore Baroncini, Università di Bologna, 2025, p. 162.
13 European Commission, Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. Frequently asked questions, Bruxelles, pp. 6-7.
14 European Commission, Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. Frequently asked questions, Bruxelles, pp. 6-7.
15 Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
16 Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
17 European Commission, Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. Frequently asked questions, Bruxelles, pp. 6-7.
18 Art. 4, paragrafo 1, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
19 Considerando 30, Direttiva (UE) 2024/1760.
20 Art. 2, Direttiva (UE) 2024/1760.
21 Considerando 74, Direttiva (UE) 2024/1760.
22 Art. 2, Direttiva (UE) 2025/794.
23 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Convenzione sul lavoro forzato, n. 29, Ginevra 1930.
24 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, n. 105, Ginevra, 1957.
25 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Convenzione sull’età minima, n. 138, Ginevra, 1973.
26 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, n. 182, Ginevra, 1999.
27 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87, San Francisco, 1948.
28 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98, Ginevra, 1949.
29 Art. 4, paragrafo 10, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
30 Art. 3, Commissione Europea, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937. COM(2022) 71 finale. Bruxelles, 23 febbraio 2022.
31 Art. 3, Comissione Europea, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937. COM(2022) 71 finale. Bruxelles, 23 febbraio 2022.
32 Art. 3, Direttiva (UE) 2024/1760.
33 Considerando 26, Direttiva (UE) 2024/1760.
34 Art. 3, Direttiva (UE) 2024/1760.
35 Art. 3, paragrafo p), Direttiva (UE) 2024/1760.
36 Art. 3, paragrafo f), Direttiva (UE) 2024/1760.
37 Art. 3, paragrafo f), Direttiva (UE) 2024/1760.
38 Art. 3, Direttiva (UE) 2024/1760.
39 Art. 36, Direttiva (UE) 2024/1760.
40 Human Rights Watch, Questions and Answers: New EU Law on Corporate Value Chains, May 24th, 2024, https://www.hrw.org/news/2024/05/24/questions-and-answers-new-eu-law-corporate-value-chains
41 Shall, A., «The CSDDD: Good Law or Bad Law?», in European Company Law Journal, vol. 21, n. 3, giugno 2024, p. 57.
42 Art. 22, Direttiva (UE) 2024/1760.
43 Commissione Europea, Il Green Deal europeo, 2019, http://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
44 Human Rights Watch, Questions and Answers: New EU Law on Corporate Value Chains, May 24th, 2024, https://www.hrw.org/news/2024/05/24/questions-and-answers-new-eu-law-corporate-value-chains
45 Art. 36, Direttiva (UE) 2024/1760.
46 Art. 4, paragrafo 10, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
47 Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
48 Art. 4, paragrafo 10, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
49 Freeman, R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984.
50 Considerando 24, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
51 Art. 4, paragrafo 7, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
52 Art. 13, Direttiva (UE) 2024/1760.
53 Art. 29, Direttiva (UE) 2024/1760.
54 Art. 4, paragrafo 12, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
55 Commissione Europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda determinati obblighi di rendicontazione di sostenibilità aziendale e di dovere di diligenza, COM(2025) 81 final, Bruxelles, 26 febbraio 2025, Relazione ilustrativa.
56 Commissione Europea, Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda determinati obblighi di rendicontazione di sostenibilità aziendale e di dovere di diligenza, COM(2025) 81 final, Bruxelles, 26 febbraio 2025, Relazione ilustrativa.
57 Art. 4, paragrafo 5, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
58 Considerando 28, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
59 Art. 4, paragrafo 13, Commissione Europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovuta diligenza, 10 dicembre 2025, 16702/25, Fascicolo interistituzionale 2025/0045 (COD).
60 Airoldi, G., Brunetti, G. e Coda, V., Corso di economia aziendale, Mulino, 2020.
61 OCSE, Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, 2018, pp. 57-58.
62 OCSE, Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, 2018, pp. 57-58.
63 Redazione Digital4, CSDDD, cos’è la Direttiva UE sulla sostenibilità delle filiere e opportunità per le PMI italiane, 24 luglio 2024, https://www.digital4.biz/marketing/csddd-la-nuova-direttiva-ue-sulla-sostenibilita-delle-filiere-novita/
64 CRI Group, Risk Management and Due Diligence: How Do Both Interlock?, https://crigroup.com/risk-management-and-due-diligence/
65 Redazione Digital4, CSDDD, cos’è la Direttiva UE sulla sostenibilità delle filiere e opportunità per le PMI italiane, 24 luglio 2024, https://www.digital4.biz/marketing/csddd-la-nuova-direttiva-ue-sulla-sostenibilita-delle-filiere-novita/
66 Fazzini, M., Due Diligence, IPSOA, Wolters Kluwer Italia, agosto 2022, pp. 341-342.
67 Comitato per la Corporate Governance, Codice di Corporate Governance, Borsa Italiana, gennaio 2020, p. 4.
68 UNESCO, Educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile – obiettivi di apprendimento, UNESCO, Parigi, 2017, p. 10.
69 International Organization for Standardization, ISO 26000, https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
70 Farri, E., Cervini, P., Rosani, G., «Gli 8 compiti del Chief Sustainability Officer», in Harvard Business Review, marzo 2023, https://www.hbritalia.it/marzo-2023/2023/03/07/news/gli-8-compiti-del-chief-sustainability-officer-15459/
71 Adjer, M., Williams, S., The Ipsos ESG Council Report 2023, Ipsos, 2023, p. 8.
72 Farri, E., Cervini, P., Rosani, G., «Gli 8 compiti del Chief Sustainability Officer», in Harvard Business Review, marzo 2023, https://www.hbritalia.it/marzo-2023/2023/03/07/news/gli-8-compiti-del-chief-sustainability-officer-15459/
73 Commissione Europea, Due diligence ready!, https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_it
74 SIA Partners, Politica per la Diversità, l’Equità, l’Inclusione e l’Appartenenza (DEIB), https://www.sia-partners.com/system/files/document_download/file/2024-12/Global%20DEIB%20Policy%20-%20Italian.pdf
75 Allegato, Parte I, Direttiva (UE) 2024/1760
76 Hunt, V., Layton, D., Prince, S., Diversity Matters, McKinsey & Company, February 2nd, 2015, p. 3.
77 Hunt, V., Layton, D., Prince, S., Diversity Matters, McKinsey & Company, February 2nd, 2015, p. 3.
78 Commissione Europea, La Commissione semplifica le norme sulla sostenibilità e sugli investimenti dell’UE e riduce le spese amministrative delle imprese di oltre 6 miliardi di €, Comunicato stampa del 26 febbraio 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_614
79 European Union, Questions and answers on simplification omnibus I and II, Question and answers, February 26th, 2025, Brussels, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ent/qanda_25_615
80 Commissione Europea, Bussola dell’UE per riconquistare competitività e garantire prosperità sostenibile, Comunicato stampa del 29 gennaio 2025, Bruxelles, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_339
81 Commissione Europea, Bussola dell’UE per riconquistare competitività e garantire prosperità sostenibile, Comunicato stampa del 29 gennaio 2025, Bruxelles, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_339
82 Commissione Europea, La Commissione semplifica le norme sulla sostenibilità e sugli investimenti dell’UE e riduce le spese amministrative delle imprese di oltre 6 miliardi di €, Comunicato stampa del 26 febbraio 2025, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_614
83 Gonzalez Garcia, S. e Lupin, M., TAKEAWAYS Webinar EU Omnibus unveiled: Key implications for CSDDD, CSRD, and EU Taxonomy, European Coalition for Corporate Justice, March 6th, 2025, https://corporatejustice.org/news/takeaways-webinar-eu-omnibus-unveiled-key-implications-for-csddd-csrd-and- eu-taxonomy/
84 Art. 2, Direttiva (UE) 2025/794.
85 Business & Human Rights Resource Centre, EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive: ‘Omnibus’ updates, https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/csddd-omnibus/
86 Gonzalez Garcia, S. e Lupin, M., TAKEAWAYS Webinar EU Omnibus unveiled: Key implications for CSDDD, CSRD, and EU Taxonomy, European Coalition for Corporate Justice, March 6th, 2025, https://corporatejustice.org/news/takeaways-webinar-eu-omnibus-unveiled-key-implications-for-csddd-csrd-and-eu-taxonomy/
87 Gonzalez Garcia, S. e Lupin, M., TAKEAWAYS Webinar EU Omnibus unveiled: Key implications for CSDDD, CSRD, and EU Taxonomy, European Coalition for Corporate Justice, March 6th, 2025, https://corporatejustice.org/news/takeaways-webinar-eu-omnibus-unveiled-key-implications-for-csddd-csrd-and-eu- taxonomy/
88 Gonzalez Garcia, S. e Lupin, M., TAKEAWAYS Webinar EU Omnibus unveiled: Key implications for CSDDD, CSRD, and EU Taxonomy, European Coalition for Corporate Justice, March 6th 2025, https://corporatejustice.org/news/takeaways-webinar-eu-omnibus-unveiled-key-implications-for-csddd-csrd-and-eu- taxonomy/
89 Human Rights Watch, Questions and Answers: New EU Law on Corporate Value Chains, May 24th, 2024, https://www.hrw.org/news/2024/05/24/questions-and-answers-new-eu-law-corporate-value-chains
90 Gonzalez Garcia, S. e Lupin, M., TAKEAWAYS Webinar EU Omnibus unveiled: Key implications for CSDDD, CSRD, and EU Taxonomy, European Coalition for Corporate Justice, March 6th, 2025, https://corporatejustice.org/news/takeaways-webinar-eu-omnibus-unveiled-key-implications-for-csddd-csrd-and- eu- taxonomy/
91 Chenoun, S., EU Omnibus Unveiled: What’s at stake for the EU’s sustainability framework?, frank bold, March 7th, 2025, https://en.frankbold.org/news/eu-omnibus-unveiled-whats-at-stake-for-the-eus-sustainability-framework
92 Gonzalez Garcia, S., PRESS RELEASE EU Commission’s Omnibus proposal is full-scale deregulation designed to dismantle corporate accountability, European Coalition for Corporate Justice, February 26th, 2025, https://corporatejustice.org/news/press-release-eu-commissions-omnibus-proposal-is-full-scale-deregulation-designed-to-dismantle-corporate-accountability/